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Fase 2 e take away. Le regole regione per regione fino al 17 maggio

La Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha pubblicato la guida alle norme da rispettare in ogni regione per l'attività di asporto
giovedì, 07 Maggio 2020 di

La Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha comunicato che circa il 50-60% degli esercizi associati ha alzato le saracinesche in fase 2 per riprendere l’attività anche con il servizio di asporto.

E ha pubblicato un pdf che riassume le norme stabilite in ogni regione. Un prontuario molto utile che riportiamo integralmente con le due avvertenze

  1. Non sono state menzionate eventuali ulteriori restrizioni speciali eventualmente previste in singole aree locali.
  2. Poiché la regolamentazione è in continuo divenire, la raccomandazione è di tenere in considerazione il termine d’efficacia delle singole Ordinanze regionali, esplicitamente riportato nei casi in cui sia stato espressamente previsto.

REGIONE ABRUZZO

La Regione, al momento, non ha previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE BASILICATA

La Regione con Ordinanza 3 maggio ha disciplinato esplicitamente il servizio d’asporto.
Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, possono effettuare la ristorazione da asporto (cd. “take-away”), a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, alle seguenti condizioni:
• il servizio è effettuata garantendo il rispetto del distanziamento di almeno un metro (cd. “droplet”) tra gli avventori e l ‘utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;
• è fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nei medesimi o nelle
immediate vicinanze;
• i prodotti da asporto, una volta consegnati dagli esercenti, dovranno essere consumati
esclusivamente presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Rimane altresì consentita la consegna a domicilio.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Con Ordinanza dello scorso 2 maggio, la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato diverse disposizioni attuative del DPCM del 26 aprile, disciplinando espressamente anche la modalità di servizio del take away per gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
In particolare, oltre alla consegna a domicilio (che resta consentita) viene espressamente consentita la ristorazione con asporto, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il servizio ove possibile sarà effettuata previa ordinazione a distanza (telefonica o online);
• divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• osservanza delle misure igieniche per gli esercizi commerciali di cui all’allegato n. 5 dell’Ordinanza.

REGIONE CALABRIA

Con Ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, la Regione Calabria ha previsto che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – nel rispetto delle condizioni soggettive e oggettive sotto indicate – potranno effettuare, a partire dal 29 aprile, la ristorazione per asporto e la somministrazione esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto.

Per quel che concerne l’asporto occorrerà rispettare le seguenti prescrizioni:

• potrà esser effettuato da ristoranti, pizzerie e rosticcerie
• rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna;
• individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti;
• utilizzo di contenitori protetti e separati;
• obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale;
• accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee;
• limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario);
• divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi;
• divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali;
• privilegiare i pagamenti elettronici con contactless;
• utilizzo mascherine per clienti e operatori.

Quanto invece alla somministrazione con tavoli all’aperto:

• potrà esser effettuata da bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismi.
• sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l’uno dall’altro;
• sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti;
• prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le code;
• misurazione della temperatura corporea per i clienti;
• rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l’uso di mascherine per il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo;
• obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo;
• disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l’accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l’uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate;
• privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa;
• utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio;
• sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli;
• vietare l’attività self-service.

E’ bene sottolineare che il Ministero degli Affari Regionali ha comunicato di aver trasmesso gli atti all’Avvocatura dello Stato al fine di impugnare l’Ordinanza in commento, in quanto ritenuta in contrasto con il dettato normativo del DPCM del 26 aprile e del D.L. n. 19/2020, ai sensi dei quali le Regioni, in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, possono unicamente intervenire con discipline maggiormente restrittive rispetto al contesto normativo nazionale.

REGIONE CAMPANIA


Con Ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020, la Regione Campania ha dato il via libera alla ristorazione con asporto, già consentita a livello nazionale con il DPCM dello scorso 26 aprile.
Trattasi, di un vero e proprio dietro front, in quanto con Provvedimento adottato solo un giorno prima (Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020), la Regione aveva espressamente vietato siffatta modalità di ristorazione, nelle more della definizione delle misure organizzative volta ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.
Dunque, già a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio (salvo nuovi Provvedimenti), sul territorio campano le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, pub) potranno fornire, oltre al servizio di consegna a domicilio, anche l’asporto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi;
• il servizio deve svolgersi sulla base di prenotazione telefonica o on line (si ricorda, sul punto, che a livello nazionale, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, non è previsto un obbligo di preventiva prenotazione per la ristorazione con asporto; tuttavia, le Regioni conservano la possibilità di prevedere misure maggiormente restrittive, come, infatti, si è verificato in questo caso);
• il banco per la consegna degli alimenti deve essere collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
• che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di
almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
• che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale;
• che siano rispettate le misure di prevenzione indicate all’allegato 2 dell’Ordinanza dello scorso 25 aprile (qui consultabili).
Il provvedimento, inoltre, prevede che gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto (“drive through”) possano esercitare tale servizio, a condizione che venga assicurato il distanziamento interpersonale e che sia comunque assicurato l’utilizzo delle mascherine.

REGIONE EMILIA ROMAGNA


La Regione, con l’Ordinanza dello scorso 30 aprile – che reca disposizioni in ordine alla Fase 2 sul territorio regionale – non prevede una disciplina specifica in merito alla ristorazione con asporto, ragion per cui, a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, come confermato dalle FAQ pubblicate sul sito della Regione, “trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e sono superate le disposizioni più restrittive di cui alle precedenti ordinanze regionali […] non è più necessaria quindi la previa prenotazione telefonica o on line”.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Con Ordinanza del 3 maggio la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto la possibilità di effettuare ristorazione di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, anche di domenica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• garantire che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno;
• consentire nell’eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che
permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
• è vietato consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

REGIONE LAZIO

la Fipe indica che La Regione, al momento, non ha previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

La Regione ha varato un vademecum in 8 punti.

REGIONE LIGURIA

La Regione, con Ordinanza dello scorso 3 maggio ha previsto una disciplina specifica per l’attività di take away.
In particolare, oltre al servizio di consegne a domicilio (che resta consentito), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigiane del settore dolciario/alimentare (con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati nelle aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso), a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, potranno effettuare la ristorazione di cibo e bevande da asporto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• ove possibile, dovrà esser effettuata previa ordinazione on-line o telefonica;
• garantire che gli ingressi e il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno;
• consentire nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo
strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
• rispettare le misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
• resta sospesa ogni forma di consumo all’interno dei locali;
• il servizio potrà esser fornito anche di domenica (senza restrizioni orarie)
Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

REGIONE LOMBARDIA


La Regione, con l’Ordinanza dello scorso 3 maggio – che reca disposizioni in ordine alla Fase 2 sul territorio regionale – non prevede una disciplina specifica in merito alla ristorazione con asporto, ragion per cui, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, trova applicazione il DPCM del 26 aprile, cui l’Ordinanza rinvia per ogni aspetto non disciplinato dalla stessa. Come confermato dal riepilogo della normativa attualmente vigente pubblicato sul sito ufficiale della Regione le attività di ristorazione potranno effettuare l’asporto e la consegna a domicilio, “il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone”.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE MARCHE

La Regione, al momento, non ha previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE MOLISE

La Regione, al momento, non ha previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE PIEMONTE


Con Ordinanza dello scorso 30 aprile, la Regione Piemonte ha specificamente regolamentato il servizio d’asporto.
I servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dal 4 maggio (nel Comune di Torino solo a partire dal 9 maggio) e fino al 17 maggio, potranno fornire detto servizio, dandone comunicazione al Comune (il Sindaco potrà vietarne o limitarne l’esercizio in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• divieto di consumare prodotti all’interno dei locali;
• divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 metri;
• il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga per il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
• allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista laconsegna al cliente direttamente dal veicolo;
• i clienti e il personale in servizio dovranno indossare una mascherina;
• in ogni atto e movimento tra gli addetti al servizio e il cliente dovrà essere mantenuta la distanza di metri 2;
• le attività d’asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 06:00/21:00, fatto salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più restrittivi;
• per gli esercizi collocati sulla rete autostradale resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. bb) del DPCM 26 aprile 2020.

REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia, già con Ordinanza n. 214 del 28 aprile, ha dato il via libera alla ristorazione con asporto (sia di alimenti che di bevande).
Con efficacia immediata (quindi già a partire dal 28 aprile) e fino al prossimo 17 maggio, nel territorio pugliese, gli esercizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub) potranno fornire detto servizio nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

REGIONE SARDEGNA


Con Ordinanza dello scorso 2 maggio , la Regione Sardegna ha espressamente disciplinato la ristorazione di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso, che potranno fornire detto servizio a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• il servizio sarà effettuato, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno,
• garantendo all’interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento.
• allo stesso modo, è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente nel veicolo

REGIONE SICILIA


Con Ordinanza dello scorso 30 aprile la Regione Sicilia ha recepito, con alcune modifiche, le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, disponendo, fra l’altro, che sono autorizzate anche le attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio.
Entrambi i servizi dovranno esser forniti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• il Provvedimento precisa che il servizio di consegne a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari è consentito anche di domenica.
E’ bene rilevare che originariamente, l’Ordinanza prevedeva ai fini dell’esercizio di tali servizi la necessità di una previa comunicazione al Prefetto. Con Ordinanza successiva (Ordinanza 1 maggio) il Provvedimento è stato rettificato, eliminando l’inciso inerente detta comunicazione.

REGIONE TOSCANA


La Regione, al momento, non ha previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM
E’ bene, tuttavia, considerare che con Ordinanza dello scorso 3 maggio la Regione ha previsto diverse misure di prevenzione che devono essere adottate dagli esercizi commerciali per i quali non è disposta la chiusura, tra le quali l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, anche se viene comunque consigliato, ove possibile, il mantenimento della distanza di 1,8 metri.
L’Ordinanza, inoltre, prevede per i datori di lavoro, l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anticontagio da compilare sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia Autonoma di Trento, con Ordinanza 2 maggio ha previsto diverse disposizioni relative alla “Fase 2” ad esplicitazione di quanto già previsto nel DPCM 26 aprile 2020, confermando la possibilità di effettuare l’attività di ristorazione in modalità di asporto e consegna a domicilio (anche nei giorni festivi e domenicali), non prevedendo, tuttavia, una disciplina specifica.
Si ritiene, dunque, che a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, trovi applicazione la disciplina di cui al DPCM del 26 aprile.
I servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), pertanto, oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE UMBRIA


La Regione, al momento, non ha previsto una disciplina specifica del servizio di ristorazione con asporto, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.
Dunque, i servizi di ristorazione con Codice Ateco 56 (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio, potranno effettuare anche la ristorazione con asporto, senza alcuna limitazione oraria, e senza necessità di una previa prenotazione, fermi restando:
• l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali;
• il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
• è raccomandata l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 5 del DPCM

REGIONE VALLE D’AOSTA

Con Ordinanza dello scorso 3 maggio la Regione Valle d’Aosta ha previsto una disciplina specifica per il take Away, con validità a partire dal 4 maggio 2020 fino a nuovo Provvedimento.
In particolare, viene consentita la ristorazione di cibo da asporto, tra l’altro, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle seguenti misure:
• il ritiro dei prodotti avviene evitando ogni assembramento e garantendo il distanziamento dei clienti in attesa;
• all’interno del locale è ammessa la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
• i gestori indossano guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aree e mettono a
disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
• è vietata ogni forma di consumo all’interno dei locali, così come la sosta all’esterno in prossimità degli stessi;
• è da privilegiare, la prenotazione telefonica o on line e la consegna a domicilio;
• è consigliabile la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente
all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.

REGIONE VENETO

Con Ordinanza del 4 maggio la Regione Veneto ha recepito le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, modificandone e/o esplicitandone alcuni contenuti, anche con riguardo alla ristorazione con asporto.
In particolare, per quel che concerne gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è
consentita la ristorazione di cibo da asporto (anche nei giorni festivi), a partire dal 4 maggio e fino al prossimo 17 maggio, con l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
• il servizio sarà effettuato garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano
dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di
un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo
l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
• nell’eventuale locale interno, è consentita la presenza di un cliente alla volta, con mascherina
e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo
uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della
merce;
• gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti;
• rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto;
• è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate,
senza uscita di passeggeri.