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23 Gennaio 2026

Ristorante vegano si rifiuta di riscaldare omogeneizzato per bambini: chi ha ragione

L'episodio accaduto al ristorante vegano "Il Pangolino" di Casale Monferrato ha scatenato un acceso dibattito dividendo l'opinione pubblica tra chi
Ristorante vegano si rifiuta di riscaldare omogeneizzato per bambini: chi ha ragione

L’episodio accaduto al ristorante vegano “Il Pangolino” di Casale Monferrato ha scatenato un acceso dibattito dividendo l’opinione pubblica tra chi sostiene le ferree regole della ristorazione e chi invoca il buon senso e l’accoglienza verso le famiglie.

Ecco una ricostruzione di quanto successo e delle motivazioni dietro il “gran rifiuto”.

Un no che ha fatto rumore

Tutto ha inizio quando una coppia di genitori, seduti ai tavoli del ristorante con la propria figlia piccola, chiede al personale di poter scaldare a bagnomaria un vasetto di omogeneizzato portato da casa.

La risposta della titolare, tuttavia, è stata un netto “no”. Nonostante le insistenze dei genitori, il ristorante è rimasto fermo sulla propria posizione, rifiutandosi di prestare il servizio richiesto. Il risultato? I genitori hanno lasciato il locale. E, come ormai prassi nell’era digitale, hanno riportato l’accaduto sui social e sui portali di recensioni, dando il via a una tempesta mediatica.

Le ragioni della titolare

A differenza di molti casi simili, la titolare del Pangolino non si è scusata. Ma ha rivendicato con forza la propria scelta, spiegando che la politica del locale è dettata da ragioni precise.

Il ristorante infatti ha spiegato che introdurre e scaldare alimenti prodotti all’esterno della propria cucina rappresenta un rischio igienico-sanitario. In caso di malore del bambino, la responsabilità legale ricadrebbe sul ristorante.

Alice Giacobone, titolare del ristorante vegetariano, lo ha chiarito nell’intervista al Corriere. “In primo luogo, ci sono le norme Haccp, che vietano espressamente di scaldare cibi esterni non preparati in cucina per evitare contaminazioni. Si trattava in effetti di un prodotto su cui non avevo informazioni. Non sapevo dove e quando fosse stato acquistato, né se fosse stato conservato correttamente”.

Poi c’è la questione etica. La ristoratrice non vuole introdurre carne in cucina. “Per me è importante, ma certo di fronte all’esigenza di un bambino sarebbe magari anche passata in secondo piano”.

Gli animi nel locale si sono scaldati in fretta: “Mi hanno insultata e ho chiesto loro di uscire, ma hanno insistito – racconta Giacobone al Corriere. Avremmo potuto risolvere la cosa dandogli dell’acqua calda per scaldare il pasto del bambino. Ma dopo essere stata chiamata “psicopatica” e “talebana”, volevo solo che se ne andassero. È un peccato, perché si poteva trovare un’altra soluzione. Magari offrendo loro una ciotola di acqua calda, cosa che avrei fatto volentieri se si fossero comportati diversamente”.

La reazione del pubblico 

I critici accusano il locale di mancanza di empatia e di “buon senso”. Molti sostengono che un gesto di cortesia verso un neonato non avrebbe compromesso né l’igiene né il servizio, definendo l’atteggiamento della gestione come inutilmente rigido e ostile alle famiglie.

I sostenitori delle ragioni del ristorante difendono il diritto di un imprenditore di stabilire le proprie regole. Sottolineano che i ristoranti non sono spazi pubblici e che i genitori non dovrebbero dare per scontata la disponibilità di servizi extra, specialmente se riguardano cibo non acquistato in loco.

Cosa dice la legge

Approfondire la normativa in questo caso è fondamentale, perché ci si muove in una sorta di “zona grigia” dove il buon senso si scontra con la burocrazia del protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Ecco cosa dice la legge e perché la questione è più complessa di quanto sembri.

1. La responsabilità civile e penale

Il punto cardine non è solo l’igiene, ma la responsabilità giuridica. Quando un ristoratore accetta di manipolare un alimento (anche solo scaldandolo), ne diventa tecnicamente responsabile.

• Rischio contaminazione: se il ristoratore mette un vasetto esterno nel suo microonde o in un pentolino e, per assurdo, quel vasetto contamina le attrezzature della cucina (o viceversa), la responsabilità ricade sul titolare.

• Malori del bambino: se il bambino dovesse sentirsi male dopo aver mangiato l’omogeneizzato scaldato dal ristoratore, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere del danno, dovendo dimostrare che il problema non è derivato dal processo di riscaldamento o da una contaminazione avvenuta in cucina.

2. Il regolamento HACCP

L’HACCP impone al ristoratore di garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera interna.

• Alimenti tracciati: Il ristoratore è obbligato a servire solo prodotti di cui conosce la provenienza e la conservazione.

• Il “No” tecnico: Molti consulenti della sicurezza alimentare sconsigliano ai ristoratori di scaldare prodotti portati dall’esterno proprio perché non sono tracciati nel piano di autocontrollo del locale. Se un ispettore ASL dovesse assistere alla scena, potrebbe teoricamente contestare la procedura.

3. Esiste un obbligo di legge?

No. Non esiste alcuna legge che obblighi un ristoratore a scaldare cibi portati dai clienti, né a fornire acqua calda per il latte in polvere.

Il ristorante è un’attività privata aperta al pubblico: il titolare è tenuto a fornire i servizi per i quali è autorizzato e che sono presenti nel suo menu. Qualsiasi altra prestazione (come scaldare un omogeneizzato) rientra nella categoria della cortesia commerciale, non del dovere legale.

4. Il divieto di introduzione di alimenti esterni

In linea generale, un ristoratore può legittimamente vietare il consumo di cibi portati dall’esterno per motivi:

1 – Igienici: Per evitare contaminazioni crociate (es. allergeni come il glutine in un locale gluten-free).

2 – Economici: Il cliente occupa un posto a sedere senza usufruire del servizio del locale.

In conclusione, sebbene il rifiuto del “Pangolino” sia stato percepito come un gesto scortese, dal punto di vista puramente normativo il ristorante era nel pieno diritto di dire di no per tutelarsi da potenziali contestazioni sanitarie o legali.

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